Non basta più provare che un olio sia fuorilegge per ottenere una pena.
Per la prima volta in un processo oleario è stata applicata la riforma del 2015 che prevede la mancata condanna penale “laddove per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulti essere particolarmente tenue”.
Tale linea di condotta entrerà nella giurisprudenza?
In tal caso, il reato di frode in commercio per l’olio extra vergine di oliva fasullo sarebbe praticamente estinto, considerando che le frodi attualmente in voga (deodorato su tutte) non costituiscono un pericolo per la salute pubblica e che la differenza di prezzo tra olio di oliva ed extra vergine, al dettaglio, è tanto piccola che il guadagno illecito può essere giudicato “esiguo” dal pubblico ministero.
Andiamo a capire come ci si è arrivati:
Era il 2015, all’azienda Pietro Isnardi Srl, più in particolare al titolare Carlo Isnardi, veniva contestato il reato di frode in commercio per aver venduto olio indicato in etichetta come extra vergine di oliva, risultato irregolare.
L’irregolarità, secondo il capo di imputazione, consisteva in «un contenuto di stigmastadieni (0,37 nell’analisi di prima istanza e 0,45 mg/kg nella successiva revisione) superiore al limite massimo di 0,05 mg/kg previsto dalla normativa vigente per la categoria di olio dichiarata».
L’azienda rispose appellandosi a problemi d’ordine tecnico: macchinari e/o inadeguata pulizia degli stessi, che essendo utilizzati tanto per l’olio d’oliva quanto per l’extra vergine, potevano aver generato una possibile contaminazione.
Durante la requisitoria finale, il pubblico ministero chiese la non punibilità: “Il prodotto non era genuino per essere venduto come extra vergine di oliva, ma poteva essere venduto come normale olio, dato che non era pericoloso per la salute. Il danno provocato sarebbe stato esiguo così come l’eventuale guadagno per Isnardi”.
Il giudice del Tribunale di Imperia, con sentenza del 26 ottobre 2017, ha pronunciato una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tecnicamente, Isnardi, non è stato assolto ma è stato dichiarato non punibile.
Essendo stata applicata per la prima volta la riforma del 2015, che stabilisce la non punibilità per i reati “per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, laddove per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulti essere particolarmente tenue”, si è creato un precedente.