Dal 2014 in Italia ristoranti, mense, bar e altri esercizi di ristorazione devono mettere sui tavoli bottiglie di olio extravergine di oliva con il tappo antirabbocco. Questo tappo impedisce il rabbocco con oli diversi da quello indicato in etichetta, e in questo modo tutela i produttori e i consumatori.
Fin dal primo momento il nuovo sistema è stato accolto in modo ostile da parte di molti pubblici esercizi e spesso la norma non veniva applicata e il tappo veniva manomesso.
Così facendo però, oltre a infrangere la legge, c’era il rischio che la piccola biglia trasparente inserita all’interno del meccanismo finisse nei piatti. Per evitare questo inconveniente, pochi mesi fa il direttore generale del Ministero dello sviluppo economico, su richiesta dell’Associazione italiana industrie prodotti alimentari (Aiipa) ha diffuso una lettera che suggeriva di mettere fuorilegge il tappo antirabbocco, suscitando qualche perplessità.
È mancato, infatti, un accertamento tecnico della “intrinseca pericolosità” (che avrebbe già procurato “numerosi incidenti” ma non si sa dove e quando e con quale tipo di tappo) che non richiederebbe particolari difficoltà essendoci in commercio 4 tappi per 4 distributori (in commercio ci sono i tappi Guala Closures, quelli di Alplast Chiusure, oppure quelli di Torenz o i Factory Cap. Le ditte distributrici di questi tappi sono diverse, si va dalla Alplast Chiusure, alla Eurocork, alla Metalsughero, alla Rapari).
Gli organi di vigilanza competenti, come l’Ispettorato frodi del ministero dell’agricoltura, non hanno però accertato l’effettiva presenza di situazioni potenzialmente pericolose per il consumatore adottando le conseguenti misure repressive.
Non avendo adottato questa linea si è consentito la continuazione di eventuali reati per attentato alla integrità fisica degli utilizzatori finali dell’olio.
Fatto tanto più grave se si considera che la questione è sul tavolo dal giorno dell’approvazione della legge n.9/2013 e che di essa si sono occupati funzionari e dirigenti di diversi ministeri e di diverso grado in “specifici incontri”.
In luogo della indagine tecnica sulla pericolosità o meno dei tappi (e di quali tipi di tappi) è spuntata la singolare interpretazione della norma in vigore secondo la quale le norme stesse sarebbero applicabili esclusivamente agli esercizi pubblici di somministrazione (i ristoranti) intendendo per tali tutti gli esercizi commerciali in cui viene commercializzato l’olio extravergine di oliva: si giunge in questo modo a ritenere necessario il blocco delle vendite, ad esempio nella GDO, in attesa di una modifica della norma.
Come ha scritto qualcuno in questi mesi, verrebbe da pensare che si sia montata questa sceneggiata al solo scopo di emendare la legge numero 9 e levare così di mezzo quel benedetto tappo antirabocco che piace soltanto a chi produce olio di qualità ed ai consumatori che lo apprezzano. Non piace per esempio a quanti per decenni hanno confezionato e distribuito olio di scarsa qualità con il quale magari, negli esercizi di somministrazione, riempire bottiglie con etichette prestigiose… è veramente così?