La Xylella ha causato tante perdite. Sommata alla siccità perdurante, la Puglia, specie il Salento, ha stimato una diminuzione del 60% della produzione di olive per la prossima campagna olivicola-olearia.
Come abbiamo avuto modo di approfondire in precedenti occasioni, sono state chieste da tempo urgenti misure di sostegno in favore degli imprenditori olivicoli, quali sgravi della contribuzione previdenziale agricola e del settore della trasformazione, sospensione o dilazione delle scadenze fiscali agricole previste per i soggetti agricoli professionali e postergazione di ogni scadenza di mutui e investimenti per 5 anni, tutti interventi indispensabili a garantire un futuro ad imprese olivicole, cooperative, frantoi e vivai salentini.
Le imprese olivicole – in particolare quelle salentine, appunto – che hanno fatto domanda per richiedere risarcimenti dei danni causati da Xylella fastidiosa, come da decreto legislativo 102/2004, sono circa 1650.
Finalmente, però, è partita l’operatività del portale grazie al quale potranno perfezionare la richiesta di risarcimento dei danni e accedere alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale.
Lo hanno reso noto l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, e il Direttore di Dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone, a margine della riunione con i tecnici, le organizzazioni di categoria, gli ordini e collegi professionali, nel corso della quale è stato comunicato che «dal 10 ottobre fino, e non oltre, il 31 dello stesse mese, sarà possibile inserire, sul portale dedicato, gli opportuni parametri per la valutazione del danno e il calcolo della corrispettiva compensazione».
«Si tratta – hanno sottolineato – di una sezione messa a punto da Innovapuglia, che consente di gestire le istanze attraverso le previste verifiche dei fascicoli aziendali, al fine di stimare il danno e valutare la possibilità di accedere ai contributi previsti dal decreto di declaratoria dello stato di calamità in questione. Si ricorda, inoltre, che l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale è possibile solo allorquando sia dimostrata una perdita non inferiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile aziendale. Accertato il diritto al contributo previsto, si procederà al riparto delle somme relative, in applicazione delle norme vigenti.»